Comitato Tecnico Scientifico

COMITATO TECNICO SCIENTIFICO

Gli Organismi di Formazione Professionale e Continua, possono dotarsi di un comitato tecnico scientifico (CTS) composto da docenti e da esperti del mondo del lavoro, delle professioni e della ricerca scientifica e tecnologica. Che il CTS costituisce un elemento che può favorire l’innovazione dell’organizzazione degli Organismi di Formazione Professionale e Continua; è un organismo con funzioni consultive e propositive per l’organizzazione delle aree di indirizzo e l’utilizzazione degli spazi di autonomia e flessibilità; è lo strumento per consolidare i rapporti del comparto formazione con il mondo del lavoro e delle professioni e lo sviluppo di alleanze in progetti sperimentali e non in ambito di formazione continua e professionale.

Pur non essendovi una specifica regolamentazione in materia, la costituzione del
CTS non può che essere formalizzata con apposite delibere degli organi amministrativi della società nel rispetto dei ruoli istituzionali e funzionali di ciascuna area aziendale. Per esigenze di trasparenza e correttezza sociale, costituiscono parti integranti di tali delibere l’atto costitutivo e il regolamento di funzionamento che ne definiscono la composizione anche in ordine alle competenze dei propri membri (coerenti con le caratteristiche dell’Organismo di Formazione e le finalità del CTS), le funzioni, le modalità organizzative e forme di comunicazione e di cooperazione con l’organo amministrativo della società, nel rispetto delle loro specifiche competenze.

Al fine di garantire un efficace funzionamento del CTS, è opportuno prevedere un congruo numero di riunioni annuali, con cadenza almeno trimestrale. Per assicurare continuità alle azioni programmate dalle istituzioni scolastiche nella loro autonomia, anche ai fini del monitoraggio, valutazione dei risultati e
controllo di qualità dei processi attivati, è opportuno, altresì, che il CTS duri in carica almeno per un triennio.

  • Poiché la formazione professionale, si caratterizza per una solida preparazione tecnica e culturale di carattere professionale, umanistico, scientifico e tecnologico e che tale preparazione si consegue anche mantenendo un significativo raccordo con il mondo del lavoro e delle imprese
  • Poiché la sperimentazione è espressione dell'autonomia didattica dei componenti del settore formazione accreditata quali il Direttore, il Responsabile della Progettazione, il Responsabile dell’Erogazione dei Servizi, il Responsabile Analisi dei Fabbisogni, il Responsabile della Gestione Economica Amministrativa, il Responsabile delle Attività dell’Orientamento, Docenti e Tutor, è può esplicarsi come ricerca e realizzazione di innovazioni sul piano metodologico-didattico e come ricerca e realizzazione di innovazioni degli ordinamenti e delle strutture esistenti, viene costituito il Comitato Tecnico Scientifico dell’Organismo di Formazione Professionale della Società Gruppo SICURFORM S.r.l, che opererà in conformità al disciplinare dell’accreditamento dei soggetti che erogano attività di formazione e di orientamento nella regione Abruzzo ed in attuazione delle seguenti normative: 
  • Art. 117, comma 3, Cost., il quale distingue il ruolo istituzionale dello Stato e delle Regioni e Province autonome, precisando le materie di relativa competenza ex Legge Cost., 18-10-2001, nr. 3, recante “Modifiche al Titolo V della Parte Seconda della Costituzione”; 
  • D.Lgs., 31-03-1998, nr. 112, concernente “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali in attuazione del Capo I, Legge, 15-03-1997, nr. 59 ”; 
  • Legge, 14-02-2003, nr. 30, concernente la “Delega al governo in materia di occupazione e mercato del lavoro” ed il relativo decreto legislativo d’attuazione D.Lgs., 10-09-2003, nr. 276; 
  • Legge, 28-03-2003, nr. 53, concernente la “Delega al Governo per l’emanazione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale”; 
  • Allegato “A” dell’Accordo Stato-Regioni del 18-02-2000, relativo all’accreditamento delle strutture formative; f) D.M. (Min. Lav.), 25-05-2001, nr. 166, in materia di accreditamento delle sedi formative; g) Accordo Stato-Regioni del 01-08-2002, sull’accreditamento delle Strutture formative; h) D.M., (Min. Istr. di concerto con il Min. Lav.), 29-11-2007, recante criteri di accreditamento delle strutture formative per la prima attuazione dell’obbligo di istruzione; i) Accordo tra il Ministero del Lavoro e Previdenza Sociale, il Ministero della Pubblica Istruzione, Il Ministero dell’ Università e Ricerca, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano del 20-03-2008, per la definizione degli standard minimi del nuovo sistema di accreditamento delle strutture formative per la qualità dei servizi.


Organigramma C.T.S.

 I membri del comitato tecnico sono professionisti riconosciuti che hanno apportato dei significativi contributi all'azienda.   

 Ciascuno di essi porta le sue competenze e capacità personali nella nostra organizzazione. 

 

Share by: