Sanzioni per Lavoro Nero fino a 46.800 euro

5 marzo 2024

In vigore dal 2 marzo 2024 la maxi-sanzione del 30% per lavoro nero, multe fino a quasi 50mila euro per ogni impiegato irregolare: tutti gli importi.

Dal 2 marzo le sanzioni per il lavoro nero aumentano: il datore di lavoro che impieghi personale non in regola si troverà a dover pagare una sanzione amministrativa che, al suo massimo, arriva fino a 46.800 euro, escluse varie maggiorazioni. È l’effetto del dl 19/2024 relativo al Pnrr che modifica l’articolo 1 comma 445 della legge 145/2018.


Sanzioni lavoro nero: importi da marzo 2024

La nuova norma si applica a qualunque datore di lavoro privato che non effettua la comunicazione obbligatoria preventiva di instaurazione del rapporto subordinato. L’unica esclusione è quella relativa al lavoro domestico.

Il DL 19/2024, all’articolo 29, interviene sulla maxisanzione applicata sugli importi ordinari:

  • da 1.800 a 10.800 euro per ogni lavoratore irregolare impiegato fino a 30 giorni;
  • da 3.600 a 24.600 euro per ogni lavoratore irregolare impiegato fino a 60 giorni;
  • da 7.200 a 43.2000 euro per ogni lavoratore irregolare impiegato oltre 60 giorni di effettivo lavoro.

La maxi-sanzione scattava fino ad oggi in caso di recidiva, impiego di extracomunitari senza permesso di soggiorno o di minori under 16 e di  percettori del reddito di cittadinanza.

Ebbene, il nuovo provvedimento ha innalzato al 30% la maxisanzione già prevista al 20%. La multa, pertanto, dal 2 marzo 2024 arriva ai seguenti importi:

  • da 1.950 a 11.700 euro per ogni lavoratore irregolare, in caso di impiego fino a 30 giorni effettivi (in caso di recidiva 2.400-14.400);
  • da 3.900 a 23.400 euro per ogni lavoratore irregolare, in caso di impiego da 31 a 60 giorni effettivi (in caso di recidiva 4.800-28.800);
  • da 7.800 a 46.800 euro per ogni lavoratore irregolare, in caso di impiego oltre 60 giorni effettivi (in caso di recidiva 9.600-57.600)


A chi si applica la maxi-sanzione e quando

La maxi-sanzione si applica adesso a datori di lavoro privati anche non organizzati in forma di impresa; enti pubblici economici; persone fisiche che impieghino personale tramite Libretto famiglia per prestazioni non consentite dall’articolo 54-bis, comma 6, lettera a), del Dl 50/2017.La maxi-sanzione si evita con la regolarizzazione spontanea del rapporto di lavoro irregolare, accedendo così alla sanzione minima, applicabile se il lavoratore in nero si trovi fino a 4 mesi con contratto a tempo indeterminato (anche part-time) o se si trova impiegato a tempo pieno e determinato per un periodo minimo di tre mesi.


Maggiorazioni per recidiva

Ma la maggiorazione per la recidiva può anche raddoppiare: la materia regolata dalla legge 145/2018 rimane confermata anche dopo il 2 marzo 2024 e si applica in caso il datore di lavoro, nei 3 anni precedenti, sia stato destinatario di sanzioni amministrative o penali per i medesimi illeciti.

Ma c’è una scappatoia per ridurre, almeno in parte, il danno: secondo le indicazioni fornite dall’Ispettorato del lavoro con il Vademecum sull’applicazione della maxisanzione per lavoro sommerso del 22 luglio 2022, la maggiorazione per la recidiva non viene applicata qualora gli illeciti amministrativi per lavoro nero siano stati estinti con il pagamento in misura ridotta a norma dell’articolo 16 della legge 689/1981.

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