Patente a crediti per imprese e autonomi nei cantieri: Pubblicato il decreto in Gazzetta

21 settembre 2024

Dal 1° ottobre 2024, la patente a crediti sarà obbligatoria per operare nei cantieri temporanei o mobili.

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Pubblicato in Gazzetta ufficiale il Regolamento sull’individuazione delle modalità di presentazione della domanda per la conseguimento della patente per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili. La patente a crediti è obbligatoria dal 1° ottobre 2024 ed è rilasciata in formato digitale con un punteggio iniziale di 30 crediti. Il nuovo strumento è stato introdotto dal decreto legge PNRR che ha stabilito l’obbligo del possesso di almeno 15 crediti per operare in un cantiere edile. Sono esclusi coloro che effettuano solo forniture o prestazioni intellettuali.


Presentazione della domanda

La domanda va presentata dal 1 ottobre sul portale dell’Ispettorato nazionale del lavoro dal legale rappresentante dell’impresa e dal lavoratore autonomo, autocertificando il possesso di una serie di requisiti, tra cui l’iscrizione alla Camera di commercio, l’adempimento degli obblighi formativi, il possesso del Durc.


La patente è obbligatoria per imprese e lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili, anche se con sede Ue o extra Ue. Le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti fuori dalla Ue devono presentare sul portale Inl l’autocertificazione dell’avvenuto riconoscimento secondo la legge italiana del documento equivalente rilasciato dal Paese d’origine.


Il rilascio è automatico e, comunque, tra la domanda e il rilascio della patente è possibile lavorare. Alcuni requisiti richiesti possono essere autocertificati (iscrizione alla Camera di commercio, possesso del Durc valido, della certificazione di regolarità fiscale, se previsto), altri certificati con la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (adempimento degli obblighi formativi, possesso di Duvri valido, designazione Rspp se previsto). Servirà un provvedimento dell’Ispettorato nazionale del lavoro, dopo il parere del Garante per la protezione dei dati personali, per l’estensione delle informazioni anche alle pubbliche amministrazioni e ai rappresentati del lavoratori per la sicurezza.


La sospensione

La patente è revocata se è accertata in via definitiva, in sede di controllo successivo al rilascio, la non veridicità della dichiarazione; dopo 12 mesi dalla revoca si può richiedere il rilascio di una nuova patente.


La sospensione della patente a crediti è obbligatoria per un massimo 12 mesi in caso di infortuni nel cantiere da cui deriva la morte di uno o più lavoratori, per colpa grave del datore di lavoro, o suo delegato, o dirigente. L’adozione del provvedimento cautelare di sospensione è obbligatoria, fatta diversa valutazione dell’Ispettorato nazionale del lavoro.

La sospensione è invece possibile fino a 12 mesi nel caso di infortunio nel cantiere che determini inabilità permanente di uno o più lavoratori e o menomazione irreversibile per colpa grave del datore di lavoro o suo delegato o dirigente. La sospensione è adottata se le esigenze cautelari non sono soddisfatte.


Durata della sospensione

La durata della sospensione della patente, comunque non superiore a 12 mesi, è determinata tenendo conto della gravità degli infortuni nonché della gravità della violazione in materia di salute e sicurezza e delle eventuali recidive. In caso di adozione del provvedimento di sospensione cautelare, l’Ispettorato nazionale del lavoro provvede alla verifica del ripristino delle condizioni di sicurezza dell’attività lavorativa presso il cantiere dove si è verificata la violazione.


Attribuzione dei crediti

Al rilascio della patente è attribuito un punteggio di 30 crediti. Il punteggio può essere incrementato fino alla soglia massima di 100 crediti complessivi.


Attribuzione di ulteriori crediti

All’adozione iniziale di 30 crediti - 10 crediti al momento del rilascio in base alla data di iscrizione alla Camera di commercio a cui si aggiunge un credito per ciascun biennio successivo al rilascio, in mancanza di provvedimenti di decurtazione, sino ad un massimo di 20 crediti -, ai quali si possono sommare fino ad ulteriori 40 crediti attribuibili nel tempo per attività, investimenti in formazione 4.0. In particolare fino a 30 sono attribuibili per attività, investimenti, formazione aggiuntive in materia di salute e sicurezza sul lavoro (come gli investimenti sulla formazione dei lavoratori, oltre quella obbligatoria, in particolare stranieri). Fino a 10 crediti sono attribuibili per attività, investimenti, formazione aggiuntivi (possesso di Certificazione Soa di I e II classifica; applicazione di standard contrattuali e organizzativi certificati nell’impiego della manodopera).


Si può arrivare al massimo di 100 crediti ma solo dopo 40 anni, e a due condizioni: se l’azienda ha 20 anni al momento della richiesta della patente e in 40 anni non ha commesso alcuna violazione.


Il recupero dei crediti

Il recupero fino a 15 crediti è subordinato alla valutazione di una Commissione territoriale composta dai rappresentanti dell’INL e dell’INAIL, tenuto conto dell’adempimento dell’obbligo formativo in relazione ai corsi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro da parte dei soggetti responsabili di almeno una delle violazioni, nonché dei lavoratori occupati presso il cantiere dove si è verificata la violazione, e dell’eventuale realizzazione di uno o più investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

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